Diritto di superficie per il fotovoltaico

Legge del di

Aspetto catastale e fiscale degli impianti fotovoltaici

Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013, l'agenzia delle Entrate ha disciplinato l'aspetto catastale e fiscale degli impianti fotovoltaici. La novità più interessante riguarda il trattamento contabile e fiscale della costituzione del diritto di superficie ovvero, il caso in cui il conduttore non coincide con il proprietario dell'area su cui sorge l'impianto. Il soggetto che costruisce l'impianto ha la necessità di conservare un diritto reale che gli consenta di conservarne la proprietà e di poter usufruire dei finanziamenti inerenti. La circolare 36/E contrasta i comportamenti fin ora adottati e la possibile azione retroattiva preoccupa l'intero reparto.

Diritto di superficie

Per quanto riguarda l'imposizione diretta, si fa riferimento all'articolo 9 del Tuir secondo cui le cessioni valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento dei diritti reali di godimento. L'orientamento tradizionale  riconduce l'imposizione della cessione del diritto all'articolo 67 del Tuir, non distinguendo tra cessione a termine o definitiva ma solo in relazione alla natura del bene su cui viene costituito il diritto. Qualora si tratti di un fondo agricolo, seguendo questa direzione non c'è plusvalenza se il terreno è stato acquistato da almeno cinque anni o è stato ereditato. Nel caso di area edificabile, la plusvalenza è sempre imponibile mentre se il diritto di superficie riguarda un tetto, si considera se l'immobile è stato edificato da oltre cinque anni, è entrato in possesso per eredità o ha costituito l'abitazione principale del cedente. In questi casi la plusvalenza non sarebbe imponibile.

Orientamento del Fisco

La linea delle Entrate è differente in quanto, solo se il diritto di superficie è stato acquistato a suo tempo autonomamente produce una plusvalenza; diversamente si tratterebbe di un "obbligo di permettere" in base all'art. 67 del Tuir. Tutti i casi di non imponibilità per le plusvalenze, sarebbero cancellate e di conseguenza, non ci sarebbe alcun costo da sottrarre al corrispettivo con l'aggravante dell'affrancamento di valore del diritto diverrebbe de tutto inutile.

Carico tributario

Gli oneri di tassazione maggiori del cedente si ripercuotono su un costo più alto per il cessionario. Il Fisco spiega questa decisione  sostenendo che cedere un diritto reale non impedisce al proprietario di sfruttare l'area. Un orientamento identico riguarda la costituzione dell'usufrutto ma che è sempre rientrato nell'articolo 67. Il Fisco, per quanto riguarda l'imposizione diretta, tratta questo caso come una cessione immobiliare.

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